IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 1l  della
legge  5  marzo  1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 1l  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e  di  analisi
per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4  agosto  2006,  n.
248; 
  Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
14 maggio 2007, n. 103; 
  Vista la relazione sull'attivita'  svolta  nel  triennio  2007-2009
dall'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  l'adolescenza  e  dal
Centro nazionale  di  documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia
prodotta, in data 13 maggio 2010, dal Dipartimento per  le  politiche
della famiglia per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente
la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio; 
  Ritenuto   che   l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia    e
l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione  e  di  analisi
per l'infanzia, organismi operanti  presso  il  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia, non rientrano nelle ipotesi  di  esclusione
della  proroga  previste  nel  predetto  art.  68,   comma   1,   del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli  organismi  sopra
citati; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e  di  analisi
per l'infanzia operanti presso il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia  sono
ritenuti utili e sono prorogati per un biennio, ai sensi  e  per  gli
effetti  di  quanto  disposto  dall'art.   29,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133: 
    Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; 
    Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. 
  2. La partecipazione agli organismi di cui al precedente  comma  e'
onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al  rimborso  delle  spese
sostenute ove previsto. 
  3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali
di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i
quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica  l'art.  68,
comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che  prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
  4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in  misura
tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative  agli
altri organismi operanti  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, un contenimento della spesa  complessiva  non  inferiore  a
quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del  decreto-legge
n. 223 del 2006. Per  l'anno  2010,  la  riduzione  opera  in  misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  3  del
citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 26 novembre 2010 
 
                                                 p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                       Letta          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 157